TOUR IN TOSCANA CON ACCOMPAGNATORE TURISTICO - GITE ESCURSIONI E VISITE GUIDATE IN TOSCANA - SERVIZIO CROCIERE
* * ASSOCIAZIONE ACCOMPAGNATORI TURISTICI LIVORNO * *
LO STATUTO DI DISCOVERING TUSCANY

Articolo 1
Costituita con sede in Livorno, Via Dei Pelaghi numero 35 un'associazione di Accompagnatori Turistici abilitati edautorizzati, denominata “DISCOVERING TUSCANY”.


Articolo 2
La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2035 (trentuno dicembre duemilatrentacinque) e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente nelle forme di legge.

Articolo 3
L'associazione non ha fini di lucro ed è strumento di aggregazione fra gli accompagnatori turistici autorizzati ed abilitati che intendano contribuire alla difesa della propria professione e al rafforzamento della propria categoria al servizio dei visitatori e dei turisti. Potranno essere aperte altre sedi nell’ambito delle altre province della Regione Toscana.

Articolo 4
L'associazione è aconfessionale e apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, del lavoro, della solidarietà e della dignità professionale.

I suoi fini sono:

a) tutelare gli accompagnatori turistici abilitati e autorizzati e la professionalità degli associati in stretta collaborazione con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria del settore turistico;

b) promuovere iniziative specifiche, anche in collaborazione con Enti Pubblici ed altri operatori turistici, per acquisire nuove opportunità di lavoro specializzato nelle varie tipologie del turismo;

c) assistere gli associati nell'esercizio della loro attività, vigilando sull'osservanza delle leggi che disciplinano la professione di accompagnatore turistico, d'intesa con le altre associazioni di categoria e sindacali;

d) promuovere la più alta professionalità;

e)promuovere e sostenere iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale livornese e toscano;

f) favorire il turismo crocieristico, congressuale e di incentivazione nei vari periodi dell'anno;

g)proporre ed organizzare itinerari anche tematici in luoghi di interesse meno conosciuti per la riscoperta della ricchezza e varietà del territorio toscano;

h)organizzare direttamente o indirettamente (ovvero, nel secondo caso, partecipando tenendo lezioni inerenti alla professione di accompagnatore turistico, sia in classe che sul territorio) corsi di formazione e qualifica professionale, qualora questi prevedano l’apprendimento di materie relative alla professione di accompagnatore turistico e di tutte le altre professioni e attività turistiche;

i) tutelare l'associazione da chi esercita l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico sprovvisto dei requisiti previsti dalla legge, nonché nei confronti di agenzie che si rendano inadempienti verso l'associazione ed i suoi iscritti.

 

Articolo 5
L’attività dell’associazione consiste quindi:

a) nel tutelare il lavoro degli accompagnatori turistici e nel difenderlo da coloro che lo esercitano abusivamente e fuori dal rispetto delle leggi vigenti, al fine di fornire un corretto servizio ai turisti e ai visitatori;

b) nel mantenere stretti rapporti con le agenzie e i clienti che si rivolgono all’associazione per ottenere la disponibilità degli accompagnatori turistici;

c) nel chiedere che vengano rispettate le tariffe fissate dagli organismi all’uopo preposti;

d)nel chiedere un aiuto finanziario a quegli enti ed istituti che sostengono il servizio degli accompagnatori turistici del territorio Toscano;

e)nel concorrere all’acquisizione di lavoro per le guide e gli accompagnatori turistici dell’associazione;

f) nello stabilire un rapporto con gli altri uffici e organizzazioni del settore;

g)nell’organizzare direttamente o indirettamente (ovvero, nel secondo caso, partecipando tenendo lezioni inerenti alla professione di accompagnatore turistico, sia in classe che sul territorio) corsi di formazione e qualifica professionale, qualora questi prevedano l’apprendimento di materie relative alla professione di accompagnatore turistico.

 

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l’associazione si impegna anche a:

a) organizzare iniziative a carattere informativo e di studio in attuazione dei fini del presente statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche;

b) organizzare servizi di mutua solidarietà tra gli associati;

 

Articolo 6
Possono aderire tutti gli accompagnatori abilitati ed autorizzati che accettino le norme statuarie e regolamentari e sottoscrivano le quote associative stabilite dall'assemblea degli associati.

L’ingresso di nuovi associati è comunque subordinato all’accettazione del consiglio Direttivo con delibera a maggioranza e con giudizio insindacabile.

 

Articolo 7
L’associazione garantisce ai soci l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

 

Articolo 8
L’associazione garantisce la libera eleggibilità degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, la sovranità dell’assemblea degli associati e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

 

Articolo 9
I diritti degli associati sono:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti;

b)eleggere le Cariche sociali ed esservi eletti;

c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

d) formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi dell’associazione ed in riferimento

ai fini dei vari obiettivi previsti dal presente statuto.

 

Articolo 10

I doveri degli associati sono:

  • rispettare le norme del presente statuto e del regolamento ed i deliberati degli organi associativi;
  • non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’associazione.

 

Articolo 11
Non possono essere associati coloro che dichiaratamente si oppongono alla tutela del lavoro e della dignità degli accompagnatori turistici abilitati ed autorizzati.


Articolo 12
La qualità di associato si perde:
  • per recesso dell’associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • per morosità, qualora non venga rispettato il pagamento delle quote associative alle scadenze

fissate dal Consiglio Direttivo;

  • per decadenza dichiarata dal Consiglio Direttivo, o rinuncia all’esercizio della professione o perché

l’associato dichiaratamente viene a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 11);

  • per esclusione se qualcuno degli associati per gravi inadempienze nei confronti del presente

statuto o delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall’assemblea, rende incompatibile

il mantenimento del suo rapporto con l’associazione;

La decadenza e l’esclusione devono essere motivate e comunicate all’associato con lettera raccomandata.

 

Articolo 13
L’esercizio finanziario dell’associazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  • dalle quote associative;
  • dai corrispettivi per le prestazioni effettuate;
  • dai contributi di enti pubblici e privati;
  • da oblazioni o da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.

 

Articolo 14
La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei casi di morte e non è rivalutabile.

 

Articolo 15
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
  • da beni mobili e immobili;
  • da titoli pubblici e privati;
  • da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 16
L’associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Articolo 17
L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 18
Gli organi dell’associazione sono:
  • l’assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Sindaci Revisori;
  • il Collegio dei Provibiri;

 

Il Collegio dei Sindaci Revisori e il Collegio dei Provibiri saranno attivati soltanto per decisione dell’assemblea.

Ogni controversia che nasce tra i membri dell’associazione viene demandata al Collegio dei Provibiri, i quali vengono nominati dall’assemblea.

 

Articolo 19
L’assemblea degli associati si riunisce di norma una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza. Ogni anno si riunisce per rinnovare le cariche dell’associazione.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti da non meno di tre mesi. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi, ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo dell’associazione.

Delle riunioni dell’assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del presidente della stessa, verbale da trascrivere nell’apposito libro verbali dell’assemblea.

Le riunioni dell’assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno trenta minuti.

È ammessa la partecipazione all’assemblea per rappresentazione mediante delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare soltanto un altro associato.

Articolo 20
L’assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche dell’associazione o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Nel caso di modifiche allo statuto risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti anche per delega alla riunione la metà più uno degli aventi diritti al voto.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche dell’associazione, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani d’età.

 

Articolo 21
L’assemblea degli associati è convocata dal presidente dell’associazione con avviso da affiggere in sede e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l’associazione. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione,è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Partecipano all’assemblea gli associati in regola con il versamento delle quote associative e iscritti da almeno tre mesi.

Le riunioni dell’assemblea possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

È tuttavia facoltà del presidente dell’assemblea consentire ai non iscritti di prendere la parola.

L’assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale purché a Livorno.

 

Articolo 22
In apertura dei propri lavori l’assemblea elegge un presidente e un segretario.

Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per scheda.

 

Articolo 23
I compiti dell’associazione sono:

  • approvare il bilancio consuntivo chiuso al trentuno Dicembre e quello preventivo;
  • approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
  • approvare o modificare l’ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per

il loro versamento;

  • approvare e modificare linee programmatiche dell’associazione;
  • approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’associazione, uniformandoli

alla natura partecipativa della stessa;

  • approvare il regolamento generale dell’associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
  • approvare le modifiche allo statuto;
  • deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

La riunione dell’assemblea, per gli adempimenti di propria competenza, si svolge di norma entro il trentun Marzo di ogni anno.

 

Articolo 24
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo dicinque fino ad un massimo di sette membri e si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Alla riunione del Consiglio direttivo avranno diritto di partecipazione, senza espressione di voto, i coordinatori delle eventuali sedi aperte nella provincia di Livorno e nelle altre province della Regione Toscana.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti due giorni prima della data fissata per la riunione.

L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti dell’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del segretario e sotto la responsabilità del presidente, da trascrivere in apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

Articolo 25
I compiti del Consiglio Direttivo sono:

  • elaborare il programma annuale dell’ associazione e predisporre le proposte dell’assemblea per gli

adempimenti di cui al precedente art. 8);

  • eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
  • adattare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’associazione predisponendo il bilancio

preventivo e consuntivo;

  • fissare i contributi associativi ordinari e straordinari e indicare i relativi termini di pagamento ;
  • deliberare sulle domande di adesione all’associazione e dichiarare la decadenza degli associati ai sensi

dell’art. 10), lettera C);

  • tenere ed aggiornare il registro degli associati;
  • approvare la stipulazione di contratti, convenzioni, accordi e quanto altro occorre nel perseguimento

degli obbiettivi associativi;

  • nominare i rappresentanti dell’associazione in tutti quegli organismi al livello locale in cui l’intervento

degli accompagnatori turistici sia richiesto o sia ritenuto utile per le finalità dell’associazione;

  • adottare tutti i provvedimenti di cui all’art. 10).

 

Articolo 26
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di compiti da assegnare ai componenti del Consiglio Direttivo e di altri associati. Per la validità delle deliberazioni valgono le norme di cui al precedente art. 19) ultimo comma.

 

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l’elezione da parte dell’assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento, il segretario e un tesoriere.

 

Articolo 28
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell’associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive; curare i rapporti dell’associazione con gli amministratori pubblicie con le altre organizzazioni di categoria.

Il presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’associazione e riscuote, nell’interesse dell’ente, somme da terzi, rilasciando liberatoria quietanza, esercita le funzioni demandategli dall’assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice presidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo. Egli è tenuto a convocare e presiedere l’assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo nonché ad attuarne le deliberazioni.

 

Articolo 29
I compiti del segretario e del tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell’associazione.

 

Articolo 30
Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso non disponga di tale graduatoria, o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione, salvo ratifica da parte dell’assemblea alla sua prima riunione. La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.

 

Articolo 31
L’associato sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente articolo 10) lettere b) c) e d), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. I provvedimenti di cui all’articolo 10) sono esecutivi dal momento della notifica.

 

Articolo 32
I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. È comunque incompatibile l’appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l’associazione. Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte dei membri del Consiglio Direttivo durante l’espletamentodei loro compiti statutari e preventivamente approvate dallo stesso consiglio.

 

Articolo 33
Lo scioglimento dell’associazione, la devoluzione del suo patrimonio netto risultante dalla liquidazione ad associazioni od enti aventi scopi analoghi, nonché la nomina dei liquidatori verrà deliberata dall’assemblea degli associati con il voto favorevole di ¾ (tre quarti) degli iscritti.

Articolo 34
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dei regoolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono in materia le leggi dello Stato.

Le Citta' Toscane


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INFO

 
DISCOVERING TUSCANY : Associazione Livornese Accompagnatori Turistici - Via dei Pelaghi, 35 - 57100 - Livorno - Italy
C.F. 92087720493  -  Telephone: +39 348 9169149  -  E-mail: info@discoveringtuscany.org